Notizie dal mondo ASviS
Le proposte di ASviS e Gbs: come rendere efficace la legge sull'informativa non finanziaria
Dalla collaborazione tra l'ASviS e il Gruppo per il Bilancio Sociale (Gbs), le risposte al questionario predisposto dal ministero dell'Economia che dovrà recepire la Direttiva 2014/95/UE in materia di rendicontazione sociale e di sostenibilità per le imprese.
L’attenzione verso i temi etici, ambientali e sociali da parte degli investitori è cresciuta progressivamente negli ultimi anni e la selettività nelle scelte di investimento è in costante ascesa. Ecco perché la rendicontazione non finanziaria rappresenta anche la possibilità di creazione di valore per le imprese. I recenti dati sui consumi degli italiani dimostrano l'importanza assegnata ai contenuti etici dei prodotti e alla condotta delle aziende, per questo la trasparenza delle informazioni sulle ricadute socio-ambientali è elemento di attenta valutazione e sensibilizzazione da parte del consumatore.
Sono queste le premesse dalle quali partono le osservazioni e indicazioni elaborate dall'ASviS e dal Gruppo per il Bilancio Sociale (GBS) in risposta al questionario del ministero dell'Economia che dovrà recepire la Direttiva 2014/95/UE sull'informativa non finanziaria entro il 6 dicembre 2016.
La platea dei destinatari dell’informativa non finanziaria dovrebbe comprendere gli stakeholder in ogni settore: i finanziatori, i consumatori responsabili, l'intera catena di fornitura, i dipendenti e loro associazioni di rappresentanza, le comunità locali, concorrenti, istituzioni e – come recita il Sustainable Development Goals (Sdg) 12 Consumo e Produzione Sostenibile - “Incoraggiare le imprese, soprattutto grandi e multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni di sostenibilità nelle loro relazioni periodiche”.
I benefici per le imprese derivanti dall’informativa non finanziaria si possono riassumere in questi punti:
un maggiore confronto interno con i vertici dell'impresa su temi inerenti all’innovazione e al rapporto con gli stakeholder esterni;
un rafforzamento dell'identità e della reputazione aziendale;
una maggiore visione di lungo termine, che agevola la prevenzione dei rischi e di nuove opportunità di business;
un maggior senso di appartenenza del personale dipendente e una migliore attrattività dell’azienda rispetto a nuove risorse di qualità da assumere;
la divulgazione annuale delle politiche, degli obiettivi aziendali e degli indicatori di performance costituiscono un naturale stimolo all’innovazione, alla ricerca e al miglioramento continuo delle performance e della competitività.
Agli effetti del recepimento della direttiva sarebbe opportuno che il Mef fornisse una più chiara definizione di “imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico”, eventualmente integrando l’indicazione del parametro dei 500 dipendenti, con quello riguardo la quotazione in borsa o la natura bancaria e finanziaria. Inoltre si potrebbe estendere l’obbligo ad imprese che partecipano ad appalti pubblici, come già previsto dal nuovo codice appalti (cfr. Dlgs 50/2016), o percepiscono finanziamenti pubblici al di sopra di una determinata soglia, in linea con quanto già previsto dalla L. 221/2015.
Si potrebbe anche pensare a misure incentivanti per le aziende che, se pur se non obbligate, scelgono volontariamente di adottare sistemi adeguati di rendicontazione conformi alla legge di recepimento. Visto il momento di crisi, difficilmente le Pmi potrebbero sostenere un aggravio procedurale e per questo andrebbero escluse dall’obbligo.
Fondamentale la comparabilità della rendicontazione tra diverse imprese, soprattutto omogenee per settore, sia a livello nazionale che globale, facendo quindi riferimento a un sistema internazionale consolidato. In riferimento anche al Sdg 17, “Partnership per gli obiettivi”: “Entro il 2030, costruire, sulle base iniziative esistenti, sistemi di misurazione dell’avanzamento verso lo sviluppo sostenibile che siano complementari alla misurazione del Pil e sostenere la creazione di capacità statistiche nei paesi in via di sviluppo”.
Le attività di revisione devono essere compiute da parte di un ente esterno indipendente ma sempre in una forma e in un'attività diversa dall’audit del bilancio.
L’omissione della divulgazione dovrà essere consentita alle sole imprese o alle singole informazioni per le quali potrebbe esserci un rischio rilevante per la sicurezza nazionale.
A garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione occorre una verifica “incisiva” con controlli “penetranti”, seppur più onerosa per l’organizzazione, ma in grado di garantire meglio il perseguimento degli scopi sociali e soprattutto fornire una maggior tutela agli stakeholder.
Per concludere ASivS e il Gbs ritengono opportuno di prevedere un meccanismo sanzionatorio per la mancata osservanza della legge dopo il recepimento, nonché un monitoraggio del grado di concreta attuazione della normativa.
Leggi il documento integrale con le proposte dell'ASviS e il Gruppo per il Bilancio Sociale (Gbs)
Per sapere di più sulle consultazioni per la legge sull'informativa non finanziaria
di Elis Viettone